Statuto

S T A T U T O
Titolo I°
Costituzione – Sede – Durata – Scopi
Art. 1
Costituzione
È costituita un’associazione denominata Coordinamento dei Comitati Carnevaleschi della Provincia di Verona
L’Associazione Coordinamento dei Comitati Carnevaleschi della Provincia di Verona è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Codice civile, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
È un’associazione di volontariato, non riconosciuta, senza fini di lucro, è apartitica, aconfessionale, si ispira alle citate leggi ed ai principi di carattere solidaristico e democratico, perseguendo finalità di solidarietà sociale a favore degli associati e di terzi.
L’associazione è in piena sintonia con le finalità della Legge quadro sul volontariato n. 266 del 11 agosto 1991.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
L’Associazione Coordinamento dei Comitati Carnevaleschi della provincia di Verona, più avanti sarà chiamata per brevità Associazione.
Art. 2
Sede
L’associazione ha sede legale in Luganano di Sona (VR), Via Don Fracasso n°5.
Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera può trasferire la sede legale.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 3
Durata
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
Art. 4
Scopi
Premesso che:
– l’Associazione è composta prevalentemente dall’insieme di realtà del mondo del carnevale (maschere, i carri allegorici, ecc.) partecipanti ai corsi mascherati o alle iniziative promosse dalla stessa
– fermo restando l’autonomia dei singoli soci iscritti, sia nell’organizzarsi che nel perseguire le rispettive finalità,
l’associazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale:
– promuovere, sviluppare e valorizzare le manifestazioni carnevalesche e le attività parallele in tutte le sue forme di divertimento e aggregazione a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
promuovere e sostenere iniziative culturali, artistiche, sociali, educative e ricreative atte a favorire il superamento d’ogni tipo d’emarginazione rafforzando ed esaltando i valori di civile
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convivenza e solidarietà umana nel rispetto delle normative vigenti in materia
promuovere ed organizzare, senza alcuna finalità lucrativa, eventi, laboratori, feste, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, di animazione e partecipa ad esse con i propri soci.
promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, concorsi, premi, ecc.
proporre iniziative/attività di interesse collettivo ma anche altre proposte di valorizzazione del territorio.
Le attività che si propone di svolgere vengono attuate avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato degli associati stessi.
L’associazione potrà compiere ogni altra attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali e/o utile al raggiungimento degli stessi.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.
Titolo II°
Art. 5
Soci
Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione e accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.
L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento annuale delle quote associative nei termini previsti.
Il numero dei soci è illimitato.
Categorie di soci:
a) Soci Fondatori
sono i soci che hanno costituito l’Associazione presenti nell’atto costitutivo allegato al presente Statuto.
b) Soci Ordinari
Sono soci ordinari tutte le maschere e le Associazioni, operanti nel mondo del Carnevale, le persone fisiche e giuridiche, gli Enti e i soggetti pubblici e privati, le società residenti od operanti nel territorio della provincia di Verona, nella regione Veneto e/o nel territorio Nazionale/ Internazionale che condividono i fini ed accettando le norme contenute nel presente Statuto i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell’Associazione.
Hanno diritto di voto dopo che sono stati iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, ed hanno versato la quota sociale.
c) Persone fisiche
Possono essere soci tutte le persone fisiche (maggiorenni) che, condividendone lo spirito e gli ideali, per la loro capacità, attitudine e professionalità intendono impegnarsi dando la loro disponibilità per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto i quali, previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell’Associazione.
Le persone fisiche non devono essere soci di nessun comitato/associazione che è iscritto all’Associazione.
Hanno diritto di voto dopo che sono stati iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. ed hanno versato la quota sociale.
d) Soci sostenitori e/o simpatizzanti
Sono coloro che oltre alla quota sociale, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
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partecipano solo occasionalmente all’attività dell’associazione e/o collaborano su alcune iniziative.
Tale categoria di Associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, non hanno diritto di voto, non possono accedere alle cariche sociali.
e) Soci Onorari
Sono quelli che per la frequentazione dell’associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell’associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione.
La proposta per riconoscere tale qualifica può essere fatta per iscritto dai soci, con le relative motivazioni, e trasmessa al Consiglio Direttivo per la relativa valutazione.
I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno diritto di voto, non possono accedere alle cariche sociali.
Art. 6
Ammissione
Sono soci dell’associazione le associazioni operanti nel mondo del Carnevale, le persone fisiche e giuridiche, gli Enti e i soggetti pubblici e privati, le società che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.
L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro soci.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
Art.7
Adempimenti nuovi soci
Il nuovo socio deve versare l’intero importo della quota sottoscritta all’atto d’ammissione.
Art. 8
Diritti e doveri degli associati
I soci dell’associazione hanno il diritto di:
a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
b) essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
c) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
d) accedere ai servizi prestati dall’associazione;
e) partecipare all’attività dell’associazione per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di socio;
f) votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed aver versato la quota sociale.
g) ciascun socio ha diritto ad un voto.
e il dovere di:
a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
b) versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito entro i termini previsti;
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h) non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi dell’associazione.
a) mantenere sempre un comportamento corretto sia nelle relazioni interne, con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’associazione.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione.
Art. 9
Quote associative
Annualmente l’Assemblea dei soci, su proposta de Consiglio Direttivo, stabilisce l’ammontare della quota associativa.
In caso di mancato versamento della quota entro fine aprile di ogni anno, l’associazione potrà procedere all’immediata esclusione da socio con conseguente cancellazione dal libro soci.
Nel caso di mancato versamento della quota associativa, l’associazione non sarà tenuta a comunicazione alcuna inerente l’esclusione da socio.
Art. 10
Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
Art. 11
Recesso
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Art. 12
Esclusione
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione ai sensi dell’art. 24 co. 2 del Codice civile.
L’ esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo quando un socio:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con comportamenti che non consentano la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto;
b) senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;
c) svolga, o tenti di svolgere, attività contraria o concorrenziale agli interessi sociali;
d) in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali, all’associazione o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.
c) Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annuale nei termini previsti.
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione del libro dei Soci da farsi a cura degli Amministratori.
Art. 13
Delibere di esclusione
L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente
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all’associato che ha possibilità di appello entro 30 gg.
I soci receduti, decaduti od esclusi, non hanno diritto al rimborso della quota sociale da essi effettivamente versata
Titolo III°
Art. 14
Patrimonio sociale
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a) quote associative annue;
b) contributi/donazioni delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
c) contributi di imprese e privati;
d) corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e raccolta fondi.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dall’Assemblea dei soci (art. 8).
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
Art. 15
Quote sociali
Le quote sono sempre nominative. Non possono essere cedute e si considerano vincolate a favore dell’associazione
Titolo IV°
Art. 16
Esercizio sociale
Il bilancio/rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
Il conto consuntivo/rendiconto/bilancio contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
Entro il 30 aprile di ogni anno (o altra data, comunque entro sei mesi dalla fine dell’esercizio precedente) il Consiglio Direttivo, presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria il bilancio/rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso.
Esso, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
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Titolo V°
Art. 17
Organi sociali
Sono organi dell’associazione:
a) L’Assemblea dei soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Collegio dei Revisori dei conti
d) Il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito.
Art. 18
L’Assemblea dei soci
L’assemblea è l’organo sovrano ed è composta dai soci dell’associazione, iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 14 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo mail, fax, social network, sms, etc. spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 19
Compiti dell’Assemblea
L’assemblea:
determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
approva il rendiconto/bilancio di esercizio;
nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sull’esclusione dei soci,
delibera sulle modificazioni dello statuto;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
– deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
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Art. 20
Assemblea ordinaria
La convocazione deve contenere l’indicazione della sede, della data e dell’orario della prima e della seconda convocazione che potrà aver luogo trascorsa un’ora dalla prima.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto/bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Art. 21
Assemblea straordinaria
Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza, in prima convocazione, di ameno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida quale che sia il numero dei soci presenti.
Per la delibera dello scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Art. 22
Votazioni
Le votazioni dell’assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone.
In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente dell’Assemblea nominerà la commissione verifica poteri composta da ameno tre persone, comunque sempre numero dispari, di cui uno come Presidente della stessa. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali della commissione verifica e poteri non dovranno far parte i componenti degli organi uscenti e i candidati, devono essere persone esterne all’Associazione.
Art. 23
Diritto di voto
Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha un solo voto qualunque sia l’importo della quota posseduta.
In qualità di socio, per le Associazioni, può votare il legale rappresentante o persona dello stesso comitato con delega scritta.
È ammesso il voto per delega ad un altro socio che deve essere rilasciata in forma scritta, dal Legale Rappresentante, riportando gli estremi del delegante e del delegato.
Può votare ogni socio in regola con il pagamento della quota sociale e non potrà avere più di una delega.
Art. 24
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da n.3 (tre) a n.9 (nove) membri eletti dall’assemblea tra le associazioni, operanti nel mondo del carnevale le persone fisiche e giuridiche, gli Enti e i soggetti pubblici e privati, e le società. Ogni associazione e/o ente non può candidare più di una persona.
Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica quattro anni e i suoi componenti al termine del mandato possono essere rieletti.
I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni non
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concorrenziali.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti e le altre figure necessarie per la gestione dell’Associazione e la loro revoca.
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’associazione e provvede ad attuare le linee programmatiche e di indirizzo dell’associazione e le attività da realizzare individuate nella programmazione annuale, alla gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione ed al compimento di tutti gli altri atti che non siano di competenza dell’assemblea o del Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o qualora ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto il relativo verbale, che andrà sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.
I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
Soltanto il Consiglio Direttivo con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Competono in particolare al Consiglio Direttivo:
 l’amministrazione ed il rispetto degli obblighi formali dell’associazione, anche avvalendosi dell’attività di altre figure, interne od esterne, designate dal consiglio stesso;
 la predisposizione del rendiconto/bilancio, del resoconto delle attività annuali e di ogni altro documento di competenza dell’assemblea;
 la verifica di fattibilità e di attuabilità secondo tempi, modi e costi di eventuali progetti
 la proposta dell’ammontare delle quote annuali
 l’ammissione e l’esclusione dei soci
 il conferimento della carica di socio onorario
 il conferimento di incarichi di collaborazione esterna
 l’individuazione di altre figure eventualmente necessarie per la gestione
 elaborare i regolamenti interni previsti dallo Statuto per disciplinare e organizzare l’attività della Associazione, che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione
 Stipulare tutti gli atti inerenti all’attività sociale.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio (art.238 del C.C.). A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un’Assemblea straordinaria.
Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive viene dichiarato decaduto.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
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Art. 25
Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Egli coordina l’andamento generale dell’Associazione, promuove le deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione, organizza tutte le attività proprie dell’Associazione conformi allo scopo perseguito. Il Presidente è responsabile di ogni bene mobile, immobile o di carattere intellettuale dell’associazione. Gestisce il conto corrente e detiene il potere di spesa dell’associazione. In caso si verifichino eventi gravi il Presidente può sfiduciare o sospendere temporaneamente qualunque persona coinvolta nella vita associativa, in attesa che il Consiglio Direttivo deliberi in merito allo specifico evento. Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare tutti i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successivamente convocata.
Il Presidente può nominare procuratori e delegare la firma associativa.
Ha le seguenti competenze:
 convocare l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
 presiedere il Consiglio Direttivo;
 stipulare contratti e convenzioni con terzi su mandato del Consiglio Direttivo.
 sfiduciare o sospendere temporaneamente soci o altre figure in caso di eventi gravi, sino a delibera del Consiglio Direttivo.
Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno 14 (quattordici) giorni prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 26
Collegio dei Revisori dei Conti
È nominato nei casi previsti dalle norme vigenti.
Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo della gestione amministrativa e contabile dell’Associazione.
Art. 27
Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti preferibilmente esterni all’associazione e dura in carica quanto il consiglio direttivo ed è rieleggibile. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
Viene generalmente chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’interno dell’Associazione, sulle violazioni dello statuto (e del regolamento), sull’inosservanza delle delibere e sull’esclusione dei soci.
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Titolo VI°
Art. 28
Libri sociali
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle assemblee e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
c) il libro del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’Associazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo;
Titolo VII°
Art. 29
Disposizioni generali
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dei soci riuniti in assemblea
Art. 30
Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell’assemblea nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.
Art. 31
Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione.
Art. 32
Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.